Il Dottore Commercialista di Studio Scudo analizza i punti di forza e di debolezza delle diverse vesti giuridiche e consiglia l’imprenditore e l’imprenditrice per scegliere il tipo di società più adatta ad operare nel mercato. In questo articolo il Dottore Commercialista approfondisce la forma giuridica della Società in Nome Collettivo (SNC).
Che cos’è la Società in Nome Collettivo (SNC)
La SNC è una forma societaria appartenente alla classe delle società di persone (come la SAS e la Società Semplice). A differenza della Società Semplice può svolgere attività commerciale.
La SNC è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale e si utilizza normalmente per le attività artigianali e le piccole attività commerciali.
La SNC non ha personalità giuridica, in quanto è contraddistinta dal carattere di responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Ogni socio ha la qualifica di amministratore e percepisce gli utili in base alla quota di capitale sottoscritto, ammenoché non venga stabilita in statuto una ripartizione differente.
Se si decide di aprire una attività commerciale in proprio, si opta per la ditta individuale; invece, in caso due o più persone si sceglie la società in nome collettivo (SNC).
Costituzione di una SNC
L’atto costitutivo della SNC deve essere sottoscritto dinanzi un notaio o a un Dottore Commercialista abilitato per garantire la legalità del documento e dei patti concordati, in particolare l’atto deve contenere:
- i soci;
- la ragione sociale che deve includere almeno il nome di uno dei soci e l’indicazione che si tratta di una società in nome collettivo;
- i soci amministratori e i soci rappresentanti;
- la durata della società;
- la modalità di spartizione degli utili;
- l’oggetto sociale e la sede della società.
Non è previsto un capitale sociale minimo, in quanto i soci rispondono in prima persona anche con il patrimonio personale. La SNC è caratterizzata dall’assenza dell’assemblea dei soci, pertanto le modifiche dell’atto costitutivo vengono decise dai soci, i quali sono liberi di scegliere la forma amministrativa.
Avvio di una SNC – apertura della Partita IVA
Per dare avvio all’attività della SNC si deve scegliere:
- il Regime Fiscale a cui assoggettarsi (regime ordinario o semplificato);
- il Codice Ateco per determinare il tipo di attività.
Attraverso il servizio telematico ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa) si può registrare la SNC ai vari enti della PA (Registro Imprese, INAIL, INPS).
La costituzione e l’avvio di una SNC può essere fatto in poche ore.
INPS per i soci della SNC
L’iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali nella Gestione Artigiani e Commercianti INPS è obbligatoria per i tutti i soci, in quanto prestano l’attività lavorativa (remunerata o meno) all’interno della società, assumendo gli obblighi di amministrazione e gestione della società
I soci della SNC immobiliare non devono versare l’INPS
Una SNC immobiliare che riscuote i canoni di locazione degli immobili di proprietà (godimento indiretto dei beni appartenenti al patrimonio sociale) svolge un’attività di tipo professionale e non commerciale (manca un’attività di scambio e/o prestazione di servizi).
Per le società di gestione immobiliare non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell’INPS.
Quindi i soci non devono versare l’INPS quando la SNC è una immobiliare.
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Le imposte per la SNC e i soci
Gli utili generati da una SNC sono tassati secondo l’imposta IRAP e poi sono tassati in trasparenza in capo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione fissate dall’atto costitutivo, prescindendo dalla effettiva distribuzione. I redditi della SNC in capo ai soci sono redditi d’impresa ai fini IRPEF e vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione dei redditi personale del singolo socio.
Ovviamente anche la SNC deve presentare la dichiarazione dei redditi, ma non è soggetta al deposito del bilancio (vantaggio in termini di costi e di riservatezza rispetto ad una SRL).
Compenso amministratore per i soci della SNC
I soci della SNC non possono nominare un amministratore esterno, perché hanno la responsabilità gestoria e amministrativa della società. I soci hanno il diritto a godere gli utili prodotti e anche il diritto/obbligo di prestare l’attività lavorativa per il conseguimento dello scopo societario. Per il lavoro prestato non è quindi necessaria l’erogazione di un compenso, avendo il diritto a percepire gli utili. Potrebbe comunque accadere, con una decisione dell’assemblea dei soci, che venga pattuita a determinati soci l’erogazione di un compenso amministratore, godendo così anche dei benefici riservati agli amministratori di SRL (es. Trasferte Italia e Rimborsi Chilometrici).
La SNC come una Holding
La Società in Nome Collettivo può rappresentare un utile strumento nella gestione dei patrimoni personali e nella pianificazione successoria.
La Pianificazione Successoria nella SNC
Il trasferimento, tramite donazione o mortis causa, delle quote di una SNC a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta beneficia dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tale esenzione richiede esclusivamente la detenzione delle quote ricevute per un periodo di 5 anni, mentre non è necessario che le quote trasferite consentano al beneficiario di acquisire il controllo della società (condizione invece prevista nel caso di trasferimenti di quote di una società di capitali).
Lo statuto della SNC può prevedere di escludere o limitare il diritto di voto rispetto alle quote trasferite ai discendenti e introdurre delle restrizioni al trasferimento delle quote della società, in modo da evitare che soggetti estranei alla famiglia possano acquisire la qualifica di soci.
Detenere le quote di SRL nella SNC
La SNC può detenere le quote di società di capitali come le SRL.
In caso di distribuzione degli utili da parte della SRL e incassati attraverso la SNC, gli stessi concorrono a formare il reddito imponibile della società nella misura del 58,14% (esenzione del 41,86%).
Il prelievo in acconto degli utili nelle SNC
Nelle SNC è possibile distribuire ai soci somme a titolo di utili, conseguiti in uno o più esercizi sociali, anche prima dell’approvazione del rendiconto. Questa opzione (sancita dalla Cassazione Civile nel 2003 e prevista solo per le società di persone, quindi anche per le SAS e Società Semplici) deve essere prevista come specifica clausola nello statuto o decisa in assemblea dei soci.
Vantaggi e Svantaggi della SNC rispetto ad una SRL
Avviare un’attività di impresa con una SNC ha dei vantaggi e degli svantaggi “soggettivi e/o oggettivi” rispetto a costituire una società di capitali. Qui di seguito il Dottore Commercialista di Studio Scudo elenca tutte le peculiarità della SNC, evidenziando vantaggi e svantaggi oggettivi rispetto ad operare con la SRL:
- impossibilità di non avere soci (le SRL possono essere formate da un unico socio) [svantaggio];
- impossibilità di nominare un amministratore terzo [svantaggio];
- responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dai soci [svantaggio];
- costi limitati per l’apertura della società [vantaggio];
- possibilità di accedere al regime fiscale semplificato [vantaggio];
- costi limitati per la elaborazione e gestione contabile, considerando i minori adempimenti rispetto a una SRL [vantaggio];
- possibilità di distribuire gli acconti sugli utili [vantaggio];
- riservatezza, in quanto le informazioni economiche a patrimoniali non sono conoscibili dai terzi (la SNC non è tenuta a depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese);
- imposizione fiscale direttamente in capo ai soci [da valutare vantaggi/svantaggi con il Commercialista].