Il Dottore Commercialista di Studio Scudo analizza i punti di forza e di debolezza delle diverse vesti giuridiche e consiglia l’imprenditore e l’imprenditrice per scegliere il tipo di società più adatta ad operare nel mercato. In questo articolo il Dottore Commercialista approfondisce la forma giuridica della Società in Accomandita Semplice (SAS).
Che cos’è la Società in Accomandita Semplice (SAS)
La SAS è una forma societaria appartenente alla classe delle società di persone (come la Società in nome collettivo – SNC e la Società Semplice).
A differenza della Società Semplice può svolgere attività commerciale e si distingue dalla SNC in quanto è caratterizzata dalla presenza di due categorie distinte di soci:
- Accomandatari (funzione gestoria): sono le amministrartici e gli amministratori in via esclusiva della società e sono responsabili illimitatamente e solidalmente per gli adempimenti delle obbligazioni sociali (assimilabili ai soci delle SNC);
- Accomodanti (funzione capitalistica): sono responsabili per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salvo alcune eccezioni disciplinate dalla legge. Non possono amministrare la società e nemmeno negoziare e concludere affari in nome della società, sono privi di ogni potere, ammenoché i soci accomandatari attribuiscano loro delle procure speciali, limitate a singoli affari.
La ragione sociale deve contenere il nome di almeno di uno dei soci accomandatari; se è compreso anche il nome del socio accomodante, questo risponderà in maniera illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
Costituzione di una SAS
Per costituire una SAS basta la presenza delle due categorie distinte di soci che ne fanno parte.
Non è necessario un capitale minimo, in quanto i soci accomandatari rispondono in prima persona anche con il patrimonio personale.
L’atto di costituzione della SAS deve essere sottoscritto dinanzi un notaio o a un Dottore Commercialista abilitato per garantire la legalità del documento e dei patti concordati, in particolare l’atto deve contenere:
- i nominativi di tutti i soci;
- la ragione sociale;
- la modalità di spartizione degli utili;
- l’oggetto sociale e la sede della società.
Una volta costituito l’atto, lo stesso va presentato entro 30 giorni al Registro Imprese.
Avvio di una SAS – apertura della Partita IVA
Per dare avvio all’attività della SAS si deve scegliere:
- il Regime Fiscale a cui assoggettarsi (regime ordinario o semplificato);
- il Codice Ateco per determinare il tipo di attività.
Attraverso il servizio telematico ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa) si può registrare la SAS ai vari enti della PA (Registro Imprese, INAIL, INPS).
La costituzione e l’avvio di una SAS può essere fatto in poche ore.
INPS per i soci della SAS
Relativamente agli obblighi contributivi INPS occorre operare una distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti.
L’iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali nella Gestione Artigiani e Commercianti INPS è obbligatoria per i soci accomandatari, in quanto prestano l’attività lavorativa (remunerata o meno) all’interno della società, assumendo gli obblighi di amministrazione e gestione della società
I soci accomodanti non possono essere iscritti all’INPS come titolari, in quanto privi dei requisiti della responsabilità. Sono iscrivibili alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS solo se hanno un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado e svolgono con carattere di abitualità e prevalenza l’attività istituzionale della società.
Quando i soci accomandatari non devono versare l’INPS?
L’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS è prevista per l’imprenditore e per l’imprenditrice che operano nel settore terziario. L’INPS classifica nel settore terziario le seguenti attività:
- commerciali, comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari.
Una SAS immobiliare che riscuote i canoni di locazione degli immobili di proprietà (godimento indiretto dei beni appartenenti al patrimonio sociale) svolge un’attività di tipo professionale e non commerciale (manca un’attività di scambio e/o prestazione di servizi).
Per le società di gestione immobiliare non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell’INPS.
Quindi i soci accomandatari non devono versare l’INPS quando la SAS è una immobiliare.
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Fiscalità di una SAS
Gli utili generati da una SAS sono tassati secondo l’imposta IRAP e poi sono tassati in trasparenza in capo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione fissate dall’atto costitutivo, prescindendo dalla effettiva distribuzione.
I redditi della SAS in capo ai soci sono redditi d’impresa ai fini IRPEF e vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione dei redditi personale del singolo socio.
Ovviamente anche la SAS deve presentare la dichiarazione dei redditi, ma non è soggetta al deposito del bilancio (vantaggio in termini di costi e di riservatezza rispetto ad una SRL).
Compenso amministratore per i soci accomandatari della SAS
Nelle SAS l’attività gestoria è attribuita ai soli soci accomandatari e perciò l’attività amministrativa non può essere svolta da terzi.
I soci accomandatari hanno il diritto a godere gli utili prodotti e anche il diritto/obbligo di prestare l’attività lavorativa per il conseguimento dello scopo societario.
Per il lavoro prestato non è quindi necessaria l’erogazione di un compenso, avendo il diritto a percepire gli utili.
Potrebbe comunque accadere, con una decisione dell’assemblea dei soci, che venga pattuita a determinati soci accomandatari l’erogazione di un compenso amministratore, godendo così anche dei benefici riservati agli amministratori di SRL (es. Trasferte Italia e Rimborsi Chilometrici).
La SAS come una Holding
La Società in Accomandita Semplice può rappresentare un utile strumento nella gestione dei patrimoni personali e nella pianificazione successoria.
La Pianificazione Successoria nella SAS
Il trasferimento, tramite donazione o mortis causa, delle quote di una SAS (sia quelle del socio accomandatario e sia quelle del socio accomodante) a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta beneficia dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
Tale esenzione trova applicazione anche nel caso di trasferimenti di quote di una SRL (e SPA), ma solamente alla duplice condizione che:
- nel caso di trasferimenti di quote in sede di donazione o successione il beneficiario del trasferimento acquisisca il controllo della società (in caso di trasferimento a più beneficiari, la quota di controllo deve essere detenuta dagli stessi in regime di comunione); e
- il beneficiario del trasferimento mantenga la partecipazione di controllo per un periodo minimo di 5 anni.
Invece nel caso di trasferimento delle quote di una SAS l’applicazione del regime di esenzione richiede esclusivamente la detenzione delle quote ricevute per un periodo di 5 anni, mentre non è necessario che le quote trasferite consentano al beneficiario di acquisire il controllo della società.
Lo statuto della SAS può prevedere di escludere o limitare il diritto di voto rispetto alle quote trasferite ai discendenti e introdurre delle restrizioni al trasferimento delle quote della società, in modo da evitare che soggetti estranei alla famiglia possano acquisire la qualifica di soci.
Se non si vuole rinunciare al controllo della SAS, si può trasferire tramite donazione una quota rilevante del capitale ai discendenti in qualità di soci accomandanti (e quindi non amministratori) e mantenere una quota minoritaria in qualità di socio accomandatario e amministratore della società.
Detenere le quote di SRL nella SAS
La SAS può detenere le quote di società di capitali come le SRL.
In caso di distribuzione degli utili da parte della SRL e incassati attraverso la SAS, gli stessi concorrono a formare il reddito imponibile della società nella misura del 58,14% (esenzione del 41,86%).
Vantaggi e Svantaggi della SAS rispetto ad una SRL
Avviare un’attività di impresa con una SAS ha dei vantaggi e degli svantaggi “soggettivi e/o oggettivi” rispetto a costituire una società di capitali.
Qui di seguito il Dottore Commercialista di Studio Scudo elenca tutte le peculiarità della SAS, evidenziando vantaggi e svantaggi oggettivi rispetto ad operare con la SRL:
- impossibilità di non avere soci (le SRL possono essere formate da un unico socio) [svantaggio];
- impossibilità di nominare un amministratore terzo [svantaggio];
- responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dai soci accomandatari [svantaggio];
- costi limitati per l’apertura della società [vantaggio];
- possibilità di accedere al regime fiscale semplificato [vantaggio];
- costi limitati per la elaborazione e gestione contabile, considerando i minori adempimenti rispetto a una SRL [vantaggio];
- riservatezza, in quanto le informazioni economiche a patrimoniali non sono conoscibili dai terzi (la SAS non è tenuta a depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese);
- imposizione fiscale direttamente in capo ai soci [da valutare vantaggi/svantaggi con il Commercialista].
I vantaggi della SAS rispetto ad una SNC
La SAS e la SNC sono due tipi di società di persone commerciali praticamente identiche con una sola differenza che avvantaggia (se ritenuto necessario dai soci) la SAS: si introduce per questo tipo di società l’elemento del capitale che modifica alcuni adempimenti:
- patrimoniali: i soci accomodanti, in quanto investitori, non rischiano con il proprio capitale, ma solo con quello investito;
- previdenziali: i soci accomodanti non sono obbligati ad iscriversi alla gestione previdenziale dell’INPS.