IMU – Imposta Municipale Unica

Il Dottore Commercialista di Studio Scudo si impegna ad aggiornare l’articolo in caso di variazioni normative, interpretazioni consolidate e sentenze in merito.

L’acronimo IMU sta per Imposta Municipale Unica e rappresenta la maggior fonte di entrate tributarie per i Comuni.

L’IMU è un’imposta di natura patrimoniale e si paga sul possesso di beni immobiliari.

Chi deve pagare l’IMU?

Il versamento dell’IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:

  • fabbricati diversi dall’abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica): quindi l’IMU deve essere versata da chi possiede seconde e terze case, negozi, uffici, capannoni e locali non di pertinenza dell’abitazione principale;
  • abitazioni principali signorili (accatastate nelle categorie di lusso A/1, A/8 e A9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.
IMU fabbricati

Nello specifico, l’obbligo dell’imposta è dovuto per:

  • i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • i titolari dei diritti reali (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.


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Chi è esente dal pagamento IMU?

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

  • i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
  • le cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli assegnatari di alloggi sociali;
  • i coniugi a cui è assegnato l’immobile a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali proprietari di terreni agricoli;
  • i proprietari (proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile) di terreni agricoli a destinazione agrosilvo-pastorale;
  • i proprietari degli immobili destinati all’esercizio del culto;
  • i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia;
  • le imprese costruttrici proprietarie degli immobili merce: la società costruttrice deve aver realizzato il fabbricato in proprio, oppure attraverso il ricorso ad imprese appaltatrici dei lavori, oppure aver effettuato sul fabbricato ingenti interventi di recupero (non rientrano in questa categoria le agenzie immobiliari che si occupano di compravendite immobiliari) – per godere di tale agevolazione vi è l’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU.

Calcolo dell’imposta IMU – Rendita catastale

Al fine di sapere su quale base imponibile devono essere applicate le aliquote dell’IMU bisogna calcolare la rendita catastale.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di consultazione delle rendite catastali. Grazie a questo è possibile conoscere i dati sulla rendita e tutte le informazioni relative a qualsiasi immobile che è presente sul territorio italiano e censito al Catasto dei fabbricati oppure al Catasto dei terreni.

calcolo IMU

A seconda della tipologia di Fabbricato/Terreno:

  • si rivaluta la rendita catastale per determinate percentuali;
  • si moltiplica il risultato per determinati coefficienti;
  • si applica la relativa aliquota stabilita dai singoli Comuni;
  • al risultato ottenuto si possono poi sottrarre eventuali detrazioni, sempre se stabilite dal Comune dove si trova il Fabbricato/Terreno.

Per il calcolo preciso dell’imposta IMU ci si può rivolgere al Commercialista di Studio Scudo.

Quando si paga l’IMU?

L’IMU si paga in 2 rate con scadenza:

  • 16 giugno (versamento dell’acconto);
  • 16 dicembre (versamento del saldo).

Il pagamento può avvenire attraverso il modello F24 oppure per via telematica (attività delegabile al Commercialista di Studio Scudo).

La Dichiarazione IMU

La dichiarazione di variazione IMU è il documento che il contribuente deve presentare solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal Comune. Tutte le variazioni rilevanti vanno dichiarate con appositi modelli entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si hanno avuto luogo.

Non occorre presentare una dichiarazione IMU ogni anno, ammenoché ciò non si renda necessario a seguito di modifiche che possano diminuire o aumentare la somma dovuta o che diano diritto all’esenzione dal pagamento.

La dichiarazione IMU non va presentata quando:

  • l’atto di acquisto o vendita dell’immobile è stato stipulato da un notaio;
  • è stata presentata la dichiarazione di successione;
  • gli elementi da dichiarare sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.

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