Il Regime Fiscale (o Regime Contabile) è l’insieme di regole e procedure che ogni azienda deve seguire per essere in regola in termini legali e fiscali.
La scelta del Regime Fiscale dipende da diversi fattori: non esiste un regime contabile migliore rispetto ad un altro, è sempre necessaria una valutazione specifica caso per caso.
Il Dottore Commercialista di Studio Scudo consiglia all’imprenditore e all’imprenditrice il Regime Fiscale da scegliere (se è possibile la scelta) analizzando i seguenti fattori:
- Clientela: operare con clienti che hanno tempi di pagamento lunghi (es. la Pubblica Amministrazione) determina il vantaggio o meno di scegliere un Regime Fiscale che segue il criterio di cassa.
- Reddito d’impresa: questo incide direttamente sui requisiti per i contribuenti di ciascun regime contabile.
- Costi da sostenere.
Tipi di Regime Fiscale
Le tipologie di Regime Fiscale presentano molte differenze tra loro relativamente ai documenti da presentare e ai requisiti da rispettare.
In Italia esistono 3 tipologie di Regime Fiscale che gli imprenditori possono adottare:
Ogni regime ha le sue regole e procedure da seguire per: definire il reddito, scaricare le spese, calcolare le varie imposte e corrispondere quanto dovuto all’erario. Di seguito vengono analizzati i 3 regimi contabili.
Regime Ordinario
Il regime ordinario è un regime contabile obbligatorio per società di grandi dimensioni o con un fatturato elevato. Questo regime richiede una contabilità articolata e diversi registri da tenere e presentare alle autorità.
Il Regime Ordinario è l’unica scelta consentita nei seguenti casi:
- per le società di capitali (SRL, SPA, SAPA);
- per le società di persone (SNC, SAS) e ditte individuali che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi superiori a:
- 500.000 euro per le attività di prestazione di servizi;
- 800.000 euro negli altri casi.
Nel Regime Ordinario il calcolo del reddito imponibile prevede la possibilità di dedurre dai ricavi di competenza determinate spese sostenute (costi e ricavi in base alla data di maturazione). Il reddito imponibile è tassato ai fini IRES e IRAP per le società di capitali e ai fini IRPEF per le ditte individuali e le società di persone.
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Regime Semplificato
Il regime semplificato prevede una minore quantità di adempimenti rispetto al regime ordinario. Possono accedere al regime contabile semplificato:
- società di persone (SNC, SAS);
- enti non commerciali che esercitano attività commerciale in via non prevalente;
- persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di impresa individuale;
che hanno prodotto ricavi inferiori a:
- 500.000 euro per le attività di prestazione di servizi;
- 800.000 euro negli altri casi.
Per i liberi professionisti, invece, non è presente alcun limite di ricavi.
Il reddito imponibile è tassato come nel regime ordinario, ma è determinato per cassa (costi e ricavi in base alla data di effettivo esborso o incasso) e non per competenza.
I contribuenti soggetti a contabilità semplificata devono adempiere agli obblighi di redazione dei registri: IVA, incassi/pagamenti e beni ammortizzabili.
Le semplificazioni e le agevolazioni riservate ai contribuenti con contabilità semplificata rispetto all’ordinaria sono:
- esonero dalla redazione del Bilancio d’esercizio;
- esonero dalla redazione e conservazione di alcune scritture contabili come: libro giornale, libro inventari, ecc.
Regime forfettario
Il Regime Forfettario è il regime contabile di estrema semplificazione che permette di gestire una piccola attività con risparmi di tempo e costi.
In un articolo ad hoc è stato approfondito il Regime Forfettario, di seguito si sintetizzano le caratteristiche e i limiti/requisiti di accesso:
- soltanto i lavoratori autonomi possono accedervi e devono avere:
- ricavi annuali inferiori ai 85.000 euro;
- altri redditi da lavoro dipendente e assimilati inferiori ai 30.000 euro;
- spese annuali per collaboratori inferiori ai 20.000 euro;
- franchigia IVA: solo per questo regime non si applica l’imposta sui compensi ricevuti, evitando così anche oneri fiscali come le dichiarazioni IVA e liquidazioni periodiche;
- IVA fatture di acquisto: lo svantaggio è che a differenza degli altri regimi non si può scaricare l’IVA;
- il contribuente deve versare un’imposta sostitutiva con aliquota al 15% (5% per i primi 5 anni di attività a determinate condizioni) sul fatturato dedotto forfettariamente (la percentuale di deduzione dipende dal Codice Ateco di appartenenza) insieme all’importo versato nell’anno in questione ai fini previdenziali;
- minori adempimenti rispetto al regime fiscale semplificato:
- esonero dalla redazione dei registri IVA;
- esonero dalla redazione del registro incassi/pagamenti;
- esonero dalla redazione del registro beni ammortizzabili.
Il contribuente forfettario deve solo predisporre la dichiarazione dei redditi annuale e, in caso di presenza di lavoratori dipendenti (rispettando i requisiti suddetti), istituire e tenere il Libro Unico del Lavoro (LUL).
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