Cos’è e quali sono le caratteristiche della Società Semplice
La Società Semplice (SS) è una società di persone così come la Società in Nome Collettivo (SNC) e la Società in Accomandita Semplice (SAS).
Si differenzia perché l’oggetto sociale non prevede la possibilità di svolgere attività commerciali, di conseguenza non c’è l’obbligo di tenere libri e altre scritture contabili e inoltre non è soggetta a fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Si tratta della forma più elementare di società di persone.
Requisiti per costituire la Società Semplice
La Società Semplice deve essere costituita da almeno due soci mediante un contratto privato.
I soci devono effettuare i conferimenti che risultano essenziali per la conduzione dell’attività societaria, quali denaro, crediti, beni mobili o immobili, o anche attività lavorativa. Di fatto l’unico requisito richiesto per la costituzione di una Società Semplice è la formazione di un fondo comune per poter favorire l’esercizio di un’attività economica con lo scopo di dividerne successivamente gli utili tra le parti.
Non è necessario un atto notarile, ma i soci devono comunque iscrivere la Società Semplice presso il registro delle imprese tenuto nella Camera di commercio territorialmente competente. L’iscrizione avviene in un’apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici, la funzione è di Certificazione Anagrafica e di Pubblicità Notizia (pertanto, l’omissione della registrazione non influisce né sulla validità né sull’efficacia dei fatti stessi.)
Ciascun socio è amministratore autonomo e disgiunto, ammenoché non venga stabilito nel contratto che gli amministratori agiscano in via congiunta per alcune o tutte le operazioni societarie.
I debiti della società e quelli personali dei soci
La Società Semplice ha autonomia patrimoniale imperfetta: i debiti della società possono passare in capo ai soci, mentre i debiti personali dei soci non passano alla Società Semplice, realizzando l’impignorabilità delle quote.
Il creditore personale del singolo socio potrà per sempre soddisfarsi sulla quota di utili che spettano al socio debitore e compiere gli atti di natura conservativa sulla quota che a questi spetta nella liquidazione. Esso potrà chiedere la liquidazione della quota del socio debitore se gli altri beni del debitore non siano adeguati a poter soddisfare il suo credito.
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Gli obblighi della Società Semplice
Gli obblighi di una Società Semplice sono pochi, in quanto non ha organi societari e non deve redigere il bilancio.
La Società Semplice deve presentare solo la dichiarazione dei redditi. Questa non è necessaria se l’oggetto sociale è la gestione statica di partecipazioni (Holding di partecipazioni) e nel corso dell’anno la Società Semplice non ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi o trasferito partecipazioni.
Gli aspetti fiscali della Società Semplice
La Società Semplice è un’entità fiscalmente trasparente: il reddito complessivo viene attribuito ai soci in modo proporzionale alle quote di partecipazione possedute e indipendentemente dalla effettiva percezione.
Le regole fiscali di una Società Semplice per la determinazione del reddito complessivo sono le stesse previste per la persona fisica.
La Società Semplice può realizzare redditi:
- fondiari: le locazioni immobiliari percepite dalla Società Semplici rientrano (pro quota per ogni socio) nella categoria dei redditi fondiari IRPEF;
- da capitale: per i dividendi distribuiti da srl di cui la società semplice è socia si applica l’imposta sostitutiva prevista per le persone fisiche non imprenditori (imposta del 26%);
- da lavoro autonomo: attività agricola, esercizio di professioni intellettuali in forma societaria, esercizio di attività sportive dilettantistiche;
- diversi: per le plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote di partecipazioni di srl di cui la società semplice è socia si applica l’imposta sostitutiva prevista per le persone fisiche non imprenditori (imposta del 26%). Da sottolineare il fatto che è possibile rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti dalla Società Semplice (previa riapertura dei termini di volta in volta previsti dalla normativa di riferimento).
Scioglimento della Società Semplice
Oltre alle cause di scioglimento che possono essere previste nel contratto sociale, la Società Semplice si scioglie quando:
- è decorso il termine che era stato fissato nell’atto costitutivo e i soci non abbiano posto in essere comportamenti utili per prorogarlo;
- risulta conseguito l’oggetto sociale o se diviene impossibile conseguirlo;
- per volontà di tutti i soci;
- viene meno la pluralità dei soci e non è ricostituita nel termine di sei mesi.
Tutela e gestione del patrimonio
Esistono strumenti molto complessi per tutelare e gestire il patrimonio come ad esempio i trust o le holding.
Il Dottore Commercialista di Studio Scudo in molti casi può consigliare la costituzione di una Società Semplice per immettere beni (solitamente partecipazioni o immobili) che non si addicono ad un’attività commerciale. Bisogna sempre valutare il caso specifico e per questo si consiglia il confronto con il Dottore Commercialista.
Quali sono i vantaggi della Società Semplice
Riassumendo quanto soprariportato, la Società Semplice ha una gestione particolarmente flessibile e snella in termini amministrativi e procedurali, in quanto non è tenuta alla redazione delle scritture contabili.
La Società Semplice segue le stesse regole fiscali delle persone fisiche, ma ha delle ragioni civilistiche che possono considerarsi vantaggiose:
- la riservatezza: non essendo soggetta alla redazione del bilancio;
- non è soggetta a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- le quote non sono pignorabili dai creditori dei soci;
- non assoggettabilità alla disciplina delle società di comodo;
- la limitazione della responsabilità di alcuni soci con apposito patto che deve essere portato a conoscenza dei terzi;
- la malleabilità della governance: può essere amministrata sia in via disgiunta da singoli soci amministratori che in amministrazione congiunta.
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