Adempimenti per l’erogazione del Compenso Amministratore
In questo articolo si approfondisce il tema del “compenso amministratore” erogato a soggetti non professionisti. In questo caso l’amministratrice e l’amministratore sono lavoratori “parasubordinati” e si applica l’art. 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR):
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”
Il compenso dell’amministratore, fisso o variabile in base agli utili o misto, viene trattato come una collaborazione coordinata e continuativa, quindi si può parlare di amministratore parasubordinato e per l’erogazione del compenso è prevista l’emissione di una busta paga perché il trattamento è analogo a quello previsto per i/le dipendenti.
L’amministratrice/amministratore può essere nominato a tempo determinato o a tempo indeterminato e nel caso sia revocato prima della scadenza senza giusta causa (e senza un congruo preavviso per l’incarico a tempo indeterminato) ha diritto al risarcimento, a meno che lo statuto della società escluda il risarcimento del danno anche nel caso di revoca per giusta causa.
Il compenso amministratore è una pratica diffusa in molte Società a Responsabilità Limitata (SRL), ma non è escluso, anche se raro, che lo stesso possa essere percepito anche dall’amministratrice/amministratore di società di persone (SAS e SNC).
Il compenso amministratore deve essere deliberato dai soci
Per evitare sanzioni e per permettere che la società possa dedurre l’importo lordo dei compensi amministratori, questi devono essere deliberati specificatamente dall’Assemblea dei Soci.
Un compenso non deliberato oppure erogato in misura superiore rispetto a quanto stabilito dall’assemblea dei soci può comportare:
- sanzioni penali se la rilevanza dell’importo giustifica il caso di danno patrimoniale;
- la non deducibilità in capo alla società, in quanto nullo e non deducibile.
Deducibilità del compenso
Il compenso amministratore, se opportunamente deliberato, è deducibile integralmente nell’esercizio in cui la benefatrice e il beneficiario l’hanno percepito. Ai fini IRAP il compenso amministratore non è deducibile.
L’attività svolta dall’amministratore/amministratrice può essere a titolo gratuito. Anche in questo caso il Dottore Commercialista di Studio Scudo consiglia che l’assemblea dei soci deliberi su tale gratuità con accettazione dell’amministratrice/amministratore, in modo da evitare future contestazioni (reclamo di un compenso per l’opera svolta).
Adempimenti e contributi INPS
Come specificato nell’approfondimento dedicato ai Contributi previdenziali – INPS, anche l’amministratrice / amministratore che non percepisce il compenso tramite fattura deve iscriversi e versare i contributi alla Gestione Separata INPS.
La società deve presentare domanda di iscrizione alla sede INPS territorialmente competente entro la data di attribuzione del primo compenso.
I contributi previdenziali per l’amministratrice/amministratore sono versati dalla società entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
L’amministratrice / amministratore socia/o di SRL commerciale o artigianale deve essere iscritta/o sia alla Gestione Separata INPS per la qualifica di amministratore sia alla Gestione Artigiani o Commercianti per la qualifica di socio (doppia contribuzione INPS).
All’amministratrice / amministratore iscritta/o alla doppia gestione previdenziale è applicata una aliquota più bassa per la Gestione Separata INPS (in questo caso l’aliquota prevista è del 24% anziché il 35%).
Il Dottore Commercialista di Studio Scudo, specializzato nella fiscalità delle imprese e nella contribuzione previdenziale, aiuta la clientela nel raggiungere la migliore efficienza fiscale e contributiva nel breve e nel lungo termine.
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Adempimenti e contributi INAIL
In alcuni casi l’amministratrice / amministratore di società gode di tutela assicurativa INAIL anche se non svolge l’attività prevista dall’oggetto sociale dell’azienda.
La norma stabilisce che l’amministratore di società è obbligatoriamente soggetta/o alla tutela assicurativa INAIL quando svolge almeno una delle seguenti attività:
- uso di veicoli a motore personalmente condotti;
- accesso in cantieri, opifici e simili;
- uso di macchine da ufficio (pc), non in via occasionale e per l’esercizio delle proprie mansioni.
Anche per il socio amministratore unico si applica la tutela assicurativa che viene determinata tenendo conto dell’attività materiale e della mansione esercita in concreto (dato sostanziale) e non può essere condizionata dalla qualifica o dalla carica eventualmente rivestita (dato formale).
Qualora sussista l’obbligo contributivo INAIL, la società deve iscrivere, o eventualmente in caso di cessazione, cancellare l’amministratrice/amministratore entro 30 gg dalla nomina o dalla cessazione.
L’iscrizione di un amministratore/amministratrice all’INAIL comporta di regola l’apertura di una nuova posizione assicurativa e vanno iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL) su cui andranno annotati unicamente gli amministratori (non professionisti) ai quali viene corrisposto compenso.
Quando l’amministratrice/amministratore non deve iscriversi all’INAIL?
Non si ha l’obbligo assicurativo INAIL solo quando:
- non svolge nessuna delle attività a rischio prescritte dalla legge (ad esempio quando non svolge alcuna attività produttiva, ma partecipa alle sole riunioni del consiglio);
- è un libero professionista Consulente del Lavoro o Dottore Commercialista;
- è un libero professionista che ricopre l’incarico nell’ambito della propria professione abituale (ad es.: avvocati, ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile).
Rimborsi per l’Amministratore: Trasferta Italia e Rimborso Chilometrico
Come specifico nell’articolo dedicato alle Trasferte Italia e Rimborsi Chilometrici, il rimborso è erogato dall’impresa ad un amministratore e una amministratrice per indennizzarli da spese di viaggi e altri pagamenti effettuati (es. pasti) sostenuti per lavoro.
Esistono diverse tipologie di rimborso spese, quali:
- rimborso spese analitico (o a piè di lista);
- rimborso spese forfettario;
- rimborso spese misto: indennizzo fisso più il rimborso analitico delle altre spese sostenute dall’amministratrice/amministratore.
Nella maggior parte dei casi l’amministratrice/amministratore di società non è titolare di partita IVA e quindi non è un amministratore professionista.
In questo caso, se l’amministratrice/amministratore non è un professionista, il rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto relative alle trasferte segue le regole connesse alla tipologia contrattuale scelta per l’inquadramento del compenso amministratore.
L’amministratrice/amministratore a cui spetta il rimborso dell’indennità chilometrica e di trasporto non è soggetto a tassazione ulteriore (netto in busta paga).
Tutti i rimborsi spese devono transitare nella busta e quindi rientrate tra le somme da registrare nel Libro Unico del Lavoro (LUL), secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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