Società di comodo

In questo articolo il Dottore Commercialista di Studio Scudo approfondisce il tema delle società di comodo che si possono definire come delle società “non operative” utilizzate per realizzare una mera gestione dei beni patrimoniali dei soci (immobili, partecipazioni, autoveicoli, beni di lusso, etc.) e che non esercitano nessun altro tipo di attività (imprenditoriale e/o commerciale).

Nel 1994 il legislatore ha introdotto la disciplina delle società di comodo allo scopo di scoraggiare la creazione di società di mero godimento.

Che cos’è una Società di comodo

La società di comodo non è una forma giuridica societaria, ma si tratta di una classificazione che si realizza se si rientra in determinati parametri.

Perciò potrebbero risultare società di comodo le:

La disciplina delle società di comodo può riguardare due condizioni:

  • le società in perdita sistemica per almeno 5 anni consecutivi (nella dichiarazione dei redditi deve risultare una perdita fiscale);
  • le società non operative, ovvero quelle che non soddisfano il test di operatività.
società di comodo yacht

Annualmente le società di capitali e di persone vengono sottoposte ad un test di operatività per verificare l’esistenza della condizione di “società di comodo” o “non operative”, termini equivalenti.

Il test serve a verificare che nell’anno di valutazione l’ammontare dei ricavi effettivi sia inferiore ai ricavi presunti, calcolati applicando dei coefficienti ai propri assets patrimoniali.

Per le società che non superano il test di operatività sono previste pesanti penalizzazioni sulle imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Chi è escluso dalla disciplina delle Società di comodo

Sono escluse a priori dall’eventuale classificazione come società di comodo le Società Semplici, gli enti commerciali e non commerciali, le società consortili, cooperative e di mutua assicurazione.

L’Agenzia delle Entrate ha poi individuato ulteriori cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo, nello specifico per le:

  • società in procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, concordato preventivo e amministrazione straordinaria);
  • società commissariate da un amministratore giudiziario;
  • holding di investimento che detengono partecipazioni (es. quote di SRL) in società operative non in perdita sistemica (la disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni);
  • società di gestione immobiliare che locano immobili a enti pubblici o a canoni vincolati (la disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili).


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Il test di operatività per le Società di comodo

Ogni anno le aziende, in autonomia o con gli intermediari (come il Dottore Commercialista di Studio Scudo), devono affrontare il test di verifica dell’operatività inserito in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

La ratio del test è di individuare i soggetti “non operativi” o “di comodo” per i quali vi è una presunzione di intento elusivo.

Fase 1 del test: primariamente si confrontano i ricavi e i proventi effettivamente conseguiti con l’ammontare dei ricavi e proventi presunti, determinati in base ai valori di alcuni beni patrimoniali.

Se l’ammontare dei ricavi effettivi è minore di quelli presunti, si passa alla fase 2 del test: si determina un reddito minimo presunto legato ai valori dei beni.

Percentuali applicabili ai beni “di comodo”

Per il calcolo dei ricavi presunti (fase 1 del test) si applicano le seguenti percentuali di redditività degli assets patrimoniali:

  • 2% al valore delle azioni e quote (in società di capitali e di persone), strumenti finanziari, obbligazione e altri titoli, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento.
  • 6% al costo di beni immobili e navi ridotta al 5% per gli immobili A/10 (uffici) e al 4% per i primi 3 anni (poi torna al 6%) per gli immobili a destinazione abitativa. Non devono essere considerati ai fini della determinazione dei ricavi minimi:
    • i suddetti beni se detenuti con contratti di locazione, comodato o noleggio;
    • i beni concessi in usufrutto, a condizione che il diritto sia costituito a titolo gratuito;
    • i beni costituenti immobilizzazioni in corso, in quanto non ancora idonei a produrre redditi.
  • 15% al valore delle altre immobilizzazioni, materiali o immateriali.

Per i beni di proprietà le percentuali sono applicate sul costo d’acquisto o di produzione, maggiorato degli oneri di diretta imputazione e assunti al lordo delle quote di ammortamento già dedotte.

società non operative

Per i beni in leasing le percentuali sono applicate sul costo sostenuto dalla società di leasing, in mancanza di tale dato, dalla somma delle quote capitali dei canoni e del prezzo di riscatto.

Percentuali per la determinazione del reddito minimo della Società di comodo

Se l’ammontare dei ricavi effettivi (ricavi delle vendite e delle prestazioni, altri ricavi o proventi, incrementi delle rimanenze, proventi da partecipazioni e altri proventi finanziari) è minore di quelli presunti secondo le percentuali suesposte, si passa alla fase 2 del test per determinare il reddito minimo presunto applicando le seguenti percentuali di redditività degli assets patrimoniali:

  • 1,5% al valore delle azioni e quote (in società di capitali e di persone), strumenti finanziari, obbligazione e altri titoli, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento;
  • 4,75% al costo di beni immobili e navi;
  • 15% al valore delle altre immobilizzazioni.

Il reddito risultante è quello sul quale è applicata la tassazione ai fini delle imposte sul reddito.

Le penalizzazioni per le Società di Comodo

La classificazione come società di comodo (non operativa o in perdita sistemica) determina le seguenti penalizzazioni:

  • maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5% calcolata sul reddito risultante dal test di operatività (fase 2);
  • preclusione del diritto al riporto “in avanti” delle perdite fiscali eventualmente realizzate nello stesso periodo d’imposta e anche le eventuali perdite pregresse possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto;
  • impossibilità di accedere al rimborso/compensazione/cessione del credito IVA.

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