L’acronimo IVA sta per Imposta Valore Aggiunto e rappresenta l’unico caso di imposta davvero armonizzata a livello comunitario, salvo per le aliquote che possono essere stabilite autonomamente da ogni Stato. In Italia è stata adottata nei primi anni ’70.
L’IVA è un’imposta sui consumi, poiché il suo meccanismo applicativo finisce con il gravare esclusivamente sul consumatore finale.
Il Dottore Commercialista di Studio Scudo approfondisce in questo articolo l’imposta IVA lato lavoratori autonomi e imprese.
Le aliquote IVA – come si applica l’imposta sul valore aggiunto
Ogni fornitore addebita l’IVA al cliente, moltiplicando il prezzo del bene/servizio per la relativa aliquota:
- 4% aliquota IVA minima per esempio per i generi di prima necessità;
- 5% aliquota IVA ridotta per esempio per alcuni alimenti;
- 10% aliquota IVA ridotta per esempio per interventi edili e generi alimentari;
- 22% aliquota IVA ordinaria per tutti i casi non rientranti nelle prime 3 aliquote (a meno di beni/servizi non imponibili/esclusi/esenti IVA – trattati in un capitolo specifico dell’articolo).
L’azienda è tenuta ad addebitare l’imposta nei confronti del cliente e contestualmente ha diritto a detrarre dall’imposta dovuta (l’IVA pagata ai fornitori per i propri acquisti).
Il sistema della detrazione consente infatti di versare l’imposta soltanto sulla differenza fra le vendite e gli acquisti e quindi di assoggettare ad essa unicamente il valore aggiunto del bene o del servizio.
La liquidazione e il versamento dell’IVA dovuta avvengono con cadenza mensile o trimestrale, mediante modello F24 o delegando un intermediario fiscale (es il Commercialista) che effettua il versamento via Entratel all’Agenzia delle Entrate.
Il fatturato IVA di un’azienda si definisce “volume d’affari” ed è formato dalla somma dell’imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che il soggetto effettua, registra o è tenuto a registrare in un anno solare.
Nel volume d’affari rientrano principalmente le operazioni imponibili IVA, le operazioni non imponibili e le operazioni esenti.
Le caratteristiche dell’IVA
Di seguito i caratteri fondamentali dell’IVA:
- indiretta: non colpisce direttamente la capacità contributiva del contribuente (imposte dirette), ma soltanto una sua manifestazione: il consumo;
- proporzionale: il suo ammontare dipende dal prodotto tra il prezzo del bene/servizio e la relativa aliquota, a prescindere dal numero di passaggi che il bene/servizio subisce nel corso del processo;
- neutra: colpisce il maggior valore che ciascuna fase del processo aggiunge (valore aggiunto) al bene/servizio considerato, a prescindere dall’effettivo numero di passaggi che il bene/servizio subisce;
- generale: colpisce tutti i contribuenti, senza alcuna distinzione.
Le condizioni per l’applicazione dell’IVA
Si riporta di seguito il testo normativo:
“L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”
Si deduce che:
- l’IVA si applica (fondamento soggettivo) su:
- esercizio di imprese (svolto da: snc, sas, srl, spa, sapa, cooperative, società estere, società di fatto e altri enti pubblici e privati che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali o agricole);
- esercizio di arti e professioni (svolto da: lavoratori autonomi, società semplici, associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse).
- l’IVA si applica (fondamento oggettivo) solo su:
- cessione di beni;
- prestazione di servizi;
- importazioni;
- operazioni intracomunitarie.
- l’IVA si applica (fondamento territoriale) solo sulle operazioni effettuate in Italia.
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Quando non si paga l’IVA
Le principali operazioni escluse o esenti IVA sono:
- le prestazioni sanitarie;
- le prestazioni didattiche ed educative;
- i trasporti urbani;
- la gestione di biblioteche, musei, asili, ricoveri, ecc. fra quelle socialmente utili;
- i servizi finanziari e assicurativi;
- le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
- i prestiti obbligazionari;
- le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende o rami di azienda;
- le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
- le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi.
Come funziona il Reverse Charge
Nel caso di Reverse Charge il venditore di beni/servizi emette la fattura senza IVA, lasciando al cliente l’obbligo di integrarla con specifica autofattura.
Il meccanismo di inversione contabile si applica in caso di:
- Vendita di determinati beni/servizi, quali i più comuni:
- appalti nel settore edile;
- pulizia degli edifici;
- installazione di impianti;
- opere di rifinitura o completamento degli edifici;
- cessione di cellulari, microprocessori.
- Operazioni intracomunitarie: l’operazione non è imponibile nel Paese del fornitore, ma deve essere integrata con i relativi dettagli in quella del ricevente. Anche i soggetti in regime forfettario e che ricevono fatture da fornitori esteri devono provvedere all’emissione dell’autofattura e versare l’IVA (che non è detraibile per tali contribuenti).
La differenza tra Reverse Charge e Split Payment
Lo Split Payment è obbligatorio solo nei casi in cui si vendono beni/servizi alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib.
Sono esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti i forfettari e i professionisti che applicano la ritenuta d’acconto.
Inoltre in caso di:
- Split Payment: si emette la fattura senza IVA specificando che la stessa è versata dal cliente con il metodo split payment;
- Reverse Charge: si emette la fattura senza IVA e il cliente fa un’autofattura che include l’IVA (entra nella somma dell’IVA calcolata nel registro delle vendite).
In entrambi i casi è il cliente che deve versare l’IVA all’Agenzia delle Entrate.
Liquidazione IVA
La liquidazione IVA è l’operazione che i soggetti passivi IVA effettuano mensilmente o trimestralmente per determinare il debito o il credito d’imposta, rispettivamente da versare all’Agenzia delle Entrate o da riportare al periodo successivo.
Il calcolo della liquidazione IVA è una dei servizi del centro di elaborazione dati contabili di Studio Scudo.
Scadenze della liquidazione IVA trimestrale o mensile
La liquidazione dell’IVA è di norma mensile (il 16 di ogni mese), tranne per alcuni soggetti che si prevede la liquidazione trimestrale (il 16 di 2 mesi dopo la fine del trimestre: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 marzo dell’anno successivo per il quarto trimestre).
La normativa prevede che i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per l’accesso al regime di contabilità semplificata.
Questi contribuenti possono comunque versare l’IVA mensilmente, altrimenti procedono con il versamento trimestrale e una maggiorazione pari all’1% di interessi.
Acconto IVA
Per tutti è previsto anche un acconto IVA (da versare entro il 27 dicembre) che può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra 3 diversi metodi di calcolo.
In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
- Storico: l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
- Previsionale: l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
- Analitico: si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.
Dichiarazione IVA
I titolari di partita IVA devono presentare annualmente (entro il 30 aprile) la Dichiarazione IVA relativa l’anno di imposta precedente.
Con questo modello dichiarativo si comunicano all’Agenzia delle Entrate le diverse operazioni che hanno un impatto ai fini IVA.
Compensazione dell’IVA a credito
Si può utilizzare in compensazione il credito IVA liberamente fino a 30.000 euro. Per compensare importi superiori è necessario attendere alcuni giorni dopo la presentazione della Dichiarazione IVA.
I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro si possono ottenere senza prestazione della garanzia presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità (servizio che può prestare il Dottore Commercialista di Studio Scudo), o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
La garanzia è obbligatoria, invece, per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio, ossia per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di 2 anni, a esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.