Le quote di partecipazione in SRL

In questo articolo il Commercialista di Studio Scudo approfondisce il tema relativo alle quote sociali di partecipazione alla SRL e il regime di imposizione fiscale dei dividendi distribuiti da SRL (tra cui il Regime PEX).

La Società a Responsabilità Limitata (SRL) è una società di capitali: i soci e le socie non rispondono direttamente con il loro denaro e con i loro beni personali dei debiti contratti.

La SRL può avere 1 (società a socio unico) o più soci e socie e la partecipazione è rappresentata dalle quote.

La quota è un valore nominale espresso in euro corrispondente alla percentuale del conferimento in rapporto all’intero capitale sociale.

Società di persone socie di una SRL

Le partecipazioni societarie possono essere assunte, oltre che da una persona fisica, anche da una persona giuridica sia di diritto privato che di diritto pubblico. Le società di persona (Società Semplice, SNC, SAS) e i lavoratori autonomi possono detenere le quote di una SRL.

Anche un ente non commerciale può essere socio di una SRL, gli eventuali dividendi dovranno essere utilizzati per gli scopi sociali dell’ente e non a fini lucrativi.

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Cosa sono le quote di una SRL e quali diritti derivano dalle partecipazioni

Le quote sociali di partecipazione alla SRL sono beni immateriali soggetti a registrazione nel Registro delle Imprese.

Il socio e la socia di una SRL ha diversi diritti, amministrativi e patrimoniali, in misura proporzionale al valore della quota.

A seconda di quanto stabilito nello Statuto societario, le partecipazioni possono non essere attribuite ai soci e alle socie in proporzione al conferimento e i diritti possono essere attribuiti in misura non proporzionale alla partecipazione, prevedendo l’attribuzione di “particolari diritti” relativi all’amministrazione della società e alla distribuzione degli utili.

Diritti amministrativi dei soci di SRL

Il Commercialista di Studio Scudo elenca di seguito i diritti principali dei soci e delle socie di SRL che riguardano l’amministrazione della società:

  • nominare e revocare gli organi dell’amministrazione del controllo della società e decidere il compenso amministratore;
  • chiedere di convocare l’assemblea, potervi intervenire e votare;
  • promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori e le amministratrici;
  • essere informati sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale della società;
  • esercitare il diritto di recesso.

Diritti patrimoniali dei soci di SRL

Di seguito i diritti principali dei soci e delle socie di SRL che riguardano l’ambito patrimoniale della società:

  • percepire l’utile della SRL;
  • ottenere la liquidazione delle quote in caso di recesso o esclusione dalla società;
  • esercitare il diritto di opzione quando si decide di aumentare il capitale sociale o essere preferito, se prevista la clausola di prelazione, nell’assegnazione di una quota ceduta.


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Come si trasferiscono le quote di una SRL

Le quote di una SRL si possono trasferire liberamente con atto tra vivi e per successione. Nello Statuto della SRL i soci e le socie possono limitare la trasferibilità delle quote, ma in tal caso il socio e la socia assumono maggiori tutele con il diritto di recedere dalla società.

Solitamente le limitazioni sono poste per evitare che entrino in società soggetti non graditi e nello Statuto della SRL si può prevedere ad esempio:

  • il diritto di prelazione con cui il soggetto venditore si impegna a preferire nella vendita gli altri soci e socie;
  • il gradimento tecnico con cui i soci e le socie decidono preventivamente i requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti che possono entrare nella SRL;
  • il divieto assoluto di trasferimento con il quale i soci e le socie impediscono qualsiasi tipo di trasferimento oppure solo alcune tipologie di trasferimento.

Di seguito il Commercialista di Studio Scudo riporta un esempio di uno Statuto di SRL che prevede le suddette condizioni.

Esempio di condizioni di trasferimento delle quote di una SRL: il socio che ha intenzione di cedere le quote deve comunicare all’organo amministrativo le indicazioni del corrispettivo e delle altre condizioni contrattuali (termini di pagamento e nominativo dell’offerente). L’organo amministrativo darà notizia entro 10 giorni agli altri soci che dovranno rendere noto per iscritto entro 30 giorni la loro volontà o meno di esercitare il diritto di prelazione. Nel caso di mancato gradimento la partecipazione non potrà essere trasferita ed al socio spetta il diritto di recesso. In caso di morte di un socio la partecipazione sociale non si trasferisce ai successori per legge o per testamento, i quali avranno pertanto il diritto ad essere liquidati.

L’atto di trasferimento delle quote di SRL, da annotare nel libro soci da parte dell’organo amministrativo, ha effetto dinanzi alla società nel momento in cui viene depositato (entro 30 giorni dall’atto) presso il Registro delle Imprese.

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Espropriazione delle quote di SRL

La partecipazione in SRL può essere oggetto di espropriazione.

Il pignoramento delle quote di SRL può essere effettuato attraverso la notifica al debitore/debitrice e alla società la cui partecipazione viene fatto oggetto di esecuzione e successiva sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Quando le quote pignorate della SRL vengano iscritte nel Registro delle Imprese, l’organo amministrativo può procedere alla relativa annotazione nel libro soci.

I patti parasociali nelle SRL

Il patto parasociale è un contratto extra statutario che i soci e le socie possono stipulare fra loro o con terzi per definire le regole di comportamento che devono tenere fra loro o nei confronti della società.

In particolare il patto parasociale nelle SRL è utilizzato per regolamentare la circolazione e la disposizione in generale delle quote.

Non necessitano di requisiti formali e non incidono nei confronti della società: la Statuto, che regola come la società deve in concreto realizzare l’interesse sociale, non può essere modificato dai patti parasociali.

Lo Statuto ha effetto sul patto parasociale, ma non viceversa.

Il patto parasociale ha efficacia obbligatoria e vincola i soci e le socie contraenti che lo hanno sottoscritto e non quelli futuri.

Chi entrerà in società non sarà vincolato in automatico al patto parasociale, ma solo se deciderà volontariamente di aderirvi.

Se un/una firmatario/a del patto sarà inadempiente avrà l’obbligo di risarcire il danno a chi fa parte della regolamentazione pattizia.

La durata del patto parasociale i SRL può essere a:

  • tempo determinato: massimo 5 anni;
  • tempo indeterminato: le parti hanno la facoltà di recedere dando un preavviso di 180 giorni.

Al patto parasociale nelle SRL non è previsto alcun sistema di pubblicità.

Regime di imposizione fiscale dei dividendi distribuiti da SRL

Nel caso l’assemblea dei soci della SRL opti per la distruzione degli utili SRL si deve procedere con la delibera e la registrazione della stessa, rispettando la procedura per distribuire gli utili di una SRL.

Dividendi SRL percepiti da Società di Capitali – Regime PEX (tassazione 1,2%)

Se il percettore dei dividendi è una società di capitale (SRL, SPA, SAPA) gli utili concorrono al reddito fiscale per il 5% del loro ammontare, restando escluso dalla formazione del reddito il 95%. Tale trattamento fiscale agevolato è definito regime PEX (Participation Exemption) e prevede che le plusvalenze e i dividendi vengano calcolati ai fini IRES (attuale aliquota 24%) per il solo 5% dell’ammontare (quindi 5% x 0,24 = 1,2% di imposta).
Per poter usufruire del regime PEX (ideale per una Holding di Investimento), l’impresa partecipante deve possedere necessariamente 4 requisiti:

  • possesso della partecipazione per un periodo ininterrotto (dal primo giorno del 12° mese precedente a quello dell’avvenuta cessione);
  • le partecipazioni devono rientrare tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • la residenza fiscale della società non deve essere in un paradiso fiscale;
  • la società partecipata deve esercitare attività di impresa commerciale.

Dividendi SRL percepiti da Società di Persone (SNC, SAS) e lavoratori autonomi

Gli utili distribuiti da una SRL ad una società di persone commerciale (SAS, SNC) concorrono a formare il reddito imponibile della società di persone nella misura del 58,14% (esenzione del 41,86%). A questo reddito andrà poi applicata l’imposizione IRPEF.
Ipotizzando che i/le soci/socie abbiano un reddito maggiore di 50.000, avranno un’imposizione tributaria totale del 25% (58,14% x 0,43 di aliquota massima IRPEF).

Dividendi SRL percepiti da Persone Fisiche e Società Semplici

La Finanziaria 2018 ha uniformato per le persone fisiche non imprenditori l’imposizione fiscale degli utili di natura qualificata e non qualificata, prevedendo anche per i primi la tassazione tramite ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%.
Agli utili distribuiti alla Società Semplice, essendo un’entità fiscalmente trasparente, si applica l’imposta sostitutiva del 26% prevista per le persone fisiche.

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