Spese di Rappresentanza

Le Spese di Rappresentanza sono quelle spese che i soggetti economici (ditte, società, ecc.) sostengono per migliorare la propria immagine anche in termini di efficienza e floridità.

Le Spese di Rappresentanza non generano solitamente un ritorno economico immediato o a breve termine, come al contrario potrebbe essere per una campagna pubblicitaria.

Requisiti delle Spese di Rappresentanza

Le Spese di Rappresentanza per poter essere qualificate come tali devono essere coerenti con il mercato e con le dimensioni aziendali, non eccessive o anomale.

Inoltre per il beneficiario dei beni o dei servizi acquistati, quindi per il cliente, fornitore, rappresentante, potenziale cliente ecc., il beneficio si esplica nella gratuità del bene o servizio stesso.

Le Spese di rappresentanza devono quindi essere inerenti e coerenti come qualsiasi altra spesa aziendale.


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La cena aziendale è una Spesa di Rappresentanza?

Precisiamo subito che la cena aziendale, natalizia, estiva, o di qualsivoglia ricorrenza, che preveda tra gli invitati e presenti solamente/prevalentemente il personale dell’azienda stessa, NON è una spesa di rappresentanza.

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cena aziendale, spesa di rappresentanza?

Questo perché manca il punto principale: il miglioramento dell’immagine aziendale all’esterno e non sarà mai nemmeno potenzialmente, generatrice di ricavi.

La cena aziendale può essere inquadrata come una spesa deducibile tra gli oneri di utilità sociale, ricreativa a favore della generalità del personale, in misura quindi dello 0,5 % del totale delle spese per il personale.

Quali sono le Spese di Rappresentanza?

In generale non c’è una lista di costi qualificabili come spese di rappresentanza.

L’inerenza e la coerenza delle Spese di Rappresentanza è sempre un onere a carico del contribuente e dipende dalla sua attività e dalla dimensione aziendale.

La normativa però ci aiuta ad identificare le spese deducibili, quali ad esempio:

  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili, in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;
  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili:
  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore o imprenditrice individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili, in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.


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Per la deducibilità è necessario che per ogni manifestazione sia tenuta una documentazione attestante i partecipanti e le modalità di svolgimento della stessa.

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Deducibilità delle Spese di Rappresentanza

Il trattamento fiscale delle Spese di Rappresentanza

L’IVA sulle spese di rappresentanza è Indeducibile a meno che non si tratti beni o servizi di valore unitario inferiore a euro 50.

Ai fini delle imposte dirette invece (IRPEFIRES) la deducibilità segue il criterio della coerenza, infatti la somma delle spese deducibili non può superare i seguenti parametri:

  • l’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
  • lo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • lo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Le spese sostenute per il vitto e l’alloggio di clienti dovranno essere ridotte al 75% (essendo deducibili nella misura appunto del 75%) e poi cumulate alle altre spese di rappresentanza e confrontante con i suddetti limiti stabiliti in base al reddito.

Sono deducibili totalmente le spese di vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di Trasferte Italia.

Omaggi

Menzione particolare per gli omaggi; infatti capita spesso che per le ricorrenze l’azienda acquisti/produca beni che poi vengano regalati a clienti e fornitori di particolare peso.

  • Bene che non rientra nell’attività tipica di impresa: sono interamente deducibili se l’unitarietà del valore dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro – «piccoli omaggi» – e non vanno inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo complessivo di acquisto, inclusa l’eventuale IVA indetraibile. I limiti di imponibile variano, dunque, a seconda delle aliquote applicate. L’importo delle spese relative alla gratuita distribuzione «non interferisce con l’importo deducibile» dei «piccoli omaggi». Quando il bene omaggiato supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli rappresentativi di servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme, detti costi sono deducibili entro il «plafond di deducibilità» pari all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro.
  • Bene di propria produzione o rientranti nella propria attività commerciale: la cessione seppure a titolo gratuito, sarà da considerarsi imponibile ai fini iva, quindi a livello contabile sarà necessario emettere una fattura o un DDT nel quale si recepisce il valore su cui calcolare l’imposta. L’IVA potrà essere chiesta al beneficiario dell’omaggio (rivalsa iva su omaggi) e quindi poi versata dallo stesso, oppure non richiesta e direttamente versata dal cedente.

Per qualsiasi dubbio contattare il Dottore Commercialista di Studio Scudo.

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