A seguito dell’approvazione della legge di bilancio per il 2020 e del decreto fiscale collegato si riepilogano alcune importanti novità e/o proroghe
Unificazione IMU-TASI: è stata disposta l’unificazione dei tributi IMU e TASI.
Deducibilità IMU: è stata modificata la deducibilità IMU, relativa gli immobili strumentali, che per il periodo 2019, è stabilita nella misura del 50%. A decorrere dal 2020 e per il 2021 sarà invece pari al 60%, mentre l’intera deducibilità sarà operativa dal 2022.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione: è stato introdotto un nuovo credito d’imposta, che dal 2020 sostituisce quello previsto dal D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni (il quale rimane in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019). La nuova agevolazione si applica agli investimenti in ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica ed attività di design e ideazione estetica.
Credito d’imposta industria 4.0: è stato introdotto un nuovo credito d’imposta, destinato a sostituire il superammortamento e l’iperammortamento. Possono accedervi le imprese, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 se il relativo ordine è già stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sono stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.
Il credito d’imposta riconosciuto è pari:
- al 6% del costo (nel caso di leasing, quello sostenuto dal locatore) fino a 2 milioni di euro;
- al 40% del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A Legge 232/2016);
- al 15% del costo per i beni immateriali connessi ad investimenti in beni di cui al punto precedente, fino ad costo complessivo di 700.000 euro.
Il credito d’imposta non concorre a formare la base imponibile né per le imposte sul reddito né per l’IRAP.
Il credito di imposta è applicabile anche ai FORFETTARI, si raccomanda quindi di conservare le fatture di acquisto dei beni strumentali.
Fringe benefits auto aziendali: è stabilita la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.
, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:
- per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
- per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
- per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).
Tassazione buoni pasto: è stato introdotto un aumento della quota non imponibile per i buoni pasto emessi in formato elettronico (da 7 euro a 8 euro) accompagnato da una contemporanea riduzione della quota non imponibile per quelli emessi in formato diverso (da 5,29 euro a 4 euro).
Regime forfetario: La legge di Bilancio abroga la flat tax originariamente prevista per coloro che conseguono ricavi superiori a 65.000 euro (di fatto mai entrata in vigore). Per quanto riguarda il regime forfetario applicabile ai soggetti con ricavi inferiori a 65.000 euro, la disciplina rimane pressoché invariata, ma vengono introdotti due nuovi requisiti:
- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per personale dipendente e lavoro accessorio;
- non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49-50 TUIR) eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Inoltre è previsto che in caso di adesione alla fatturazione elettronica i termini di decadenza dell’accertamento si riducono di un anno.
Detrazioni IRPEF: è stato stabilito che le detrazioni IRPEF previste dall’art. 15 del TUIR (spese al 19%) spettano nell’intero importo se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro. Se il reddito è superiore alla predetta soglia, le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze.
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Le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui sono detraibili a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Tracciabilità spese detraibili: è stata introdotta una disposizione che subordina la detrazione del 19% per alcune spese (previste dall’art. 15 TUIR e da altre disposizioni, istruzione, attività sportive per ragazzi, intermediazione mobiliare, erogazioni liberali, veterinari…) al pagamento delle stesse tramite strumenti tracciabili (quali bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Da questa modifica sono escluse le spese sanitarie.
Detrazione IRPEF spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020 è stato innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie, sempre nella misura del 19% e limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.
Detrazioni fiscali edilizia: sono state confermate diverse detrazioni inerenti il settore dell’edilizia. In particolare:
- Bonus facciate: detrazione del 90% dei costi sostenuti per il restauro e la manutenzione ordinaria delle facciate degli edifici; valido solo per le zone A e B.
- Bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie;
- Bonus sisma: detrazione per le spese di messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili, variabile fino all’85% a seconda del livello di miglioramento della classe antisismica;
- Bonus mobili: detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori;
- Ecobonus: detrazione al 50/65% prevista per l’efficientamento energetico, compresa la versione condominiale (pari al 70%-75%).
È stato inoltre confermato dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019 in attesa di conversione in legge) il Bonus Verde. Sono state inoltre introdotte modifiche che stabiliscono:
- la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi di acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- l’esclusione della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
- l’abrogazione della norma introdotta dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che prevedeva la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus al fornitore direttamente in fattura. Lo sconto in fattura sarà ammesso unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante “di primo livello”, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo di spesa pari o superiore a 200mila euro.
Esterometro: L’esterometro, diventa trimestrale con scadenza al mese successivo al trimestre, si raccomanda di tenere da parte tutte le fatture cartacee ricevute.
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti su temi di Vostro interesse.