Holding Aziendali – Obblighi di Comunicazione

Trattiamo in questo articolo le società di partecipazione non finanziaria, le cosiddette “Holding Industriali” e non le “Holding Finanziarie” quali potrebbero essere: Banche, SIM, SGR, Agenzie di prestito, Istituti di pagamento.

La Holding è una società che possiede azioni o quote di altre società.

Esistono diversi tipi di Holding, quali:

  • Holding di investimento: acquista partecipazioni allo scopo di ottenere dividendi e capital gains, senza dover controllare e gestire il capitale delle società figlie.
  • Holding finanziaria: non svolge attività di produzione o scambio di beni e servizi, ma ha come unica funzione il coordinamento tecnico-finanziario delle società controllate.
  • Holding operativa: insieme all’attività di gestione finanziaria, porta avanti attività industriali o commerciali.
  • Holding gestoria: riunisce società con business strategicamente interdipendenti, al fine di gestirle in modo sinergico.
  • subHolding: società Holding che si interpone tra una capogruppo (sopra) e società operative (sotto) accomunata dall’essere operante in business comuni.
  • Holding di famiglia: controllata da componenti di una stessa famiglia

Quali sono i vantaggi di una Holding?

Costituire una Holding può portare a diversi vantaggi, quali:

  • Tutela del patrimonio aziendale: la Holding mette al riparo dalle aggressioni di eventuali creditori delle società operative e permette di amministrare e gestire in modo efficiente il patrimonio. Il Dottore Commercialista di Studio Scudo consiglia l’imprenditore su diversi strumenti per la Tutela del patrimonio personale e per quanto riguarda la Tutela del patrimonio aziendale la “Holding di famiglia” può essere molto utile per la salvaguardia del patrimonio impresa-famiglia e per pianificare il passaggio generazionale.
  • Ottimizzazione fiscale: si può usufruire del Regime PEX per una tassazione agevolata e attuare strategie per una distribuzione ottimale degli utili.
  • Diversificazione del business: la costituzione di una Holding può facilitare l’uso della liquidità per investimenti in società che operano in business diversi.
  • Ordine produttivo e commerciale: se si hanno più società operative, si potrebbe razionalizzare la gestione e pianificare una strategia unitaria per l’intero gruppo, costituendo una “Holding gestoria”.
  • Ordine finanziario: la “Holding finanziaria” permette di coordinare finanziariamente e assolvere le esigenze delle società controllate.

Quali Holding rientrano negli obblighi di comunicazione?

Il requisito per le Holding che fa scattare gli obblighi di comunicazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari e delle risposte alle Indagini Finanziare è quello che più della metà del totale attivo con riferimento all’ultimo bilancio approvato è rappresentato da partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari ed altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, nello specifico:

  • attività di assunzione e gestione di partecipazioni;
  • concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  • prestiti obbligazionari;
  • rilascio di garanzie.

Ai fini del calcolo della prevalenza patrimoniale, sono escluse dal conteggio:

  • le attività derivanti da rapporti commerciali con le partecipate;
  • i crediti da locazioni immobiliari;
  • le royalties per utilizzo di brevetti e marchi;
  • i crediti verso partecipate per imposte da adesione al consolidato fiscale.


Hai bisogno di supporto professionale?

Adempimenti a cui sono soggetti le Holding

L’Agenzia delle Entrate, attraverso i provvedimenti 9647/2007 – 31934/2008 – 37561/2013 – 18269/2015 e 13352/2016, ha disposto le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria.

Comunicazione mensile delle Holding all’Anagrafe tributaria

Le Holding di partecipazioni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i rapporti aventi ad oggetto:

  • le partecipazioni;
  • i finanziamenti ricevuti dai soci delle Holding e quelli effettuati dalla Holding alle società partecipate;
  • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla Holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle Holding medesime;
  • il cosiddetto “cash pooling”;
  • il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della Holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento.

In relazione ai suddetti rapporti vi è l’obbligo di comunicare:

  • i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto (in caso di rapporti cointestati, i dati di tutti i contitolari del rapporto);
  • i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura;

Tali dati devono essere trasmessi direttamente dalla Holding (non tramite intermediari interposti, quali il Commercialista) attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID) entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.

L’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo deve essere comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta.

Comunicazione integrativa annuale delle Holding all’Archivio dei rapporti finanziari

Le Holding di partecipazioni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate in relazione ai rapporti attivi nel corso dell’anno di riferimento:

  • i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica e a tutti i cointestatari del rapporto, in caso di intestazione a più soggetti;
  • i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
  • i rapporti accesi nel corso dell’anno, il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno, il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
  • i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto.

La comunicazione deve essere effettuata annualmente e trasmessa entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni.

Le holding di partecipazione che non hanno effettuato operazioni extra-conto nell’anno precedente sono esonerate da tale adempimento nel caso in cui abbiano comunicato soltanto le seguenti tipologie di rapporti:

  • garanzie;
  • finanziamenti;
  • partecipazioni.

L’invio dei saldi annuali deve essere effettuato solo dagli operatori che hanno le seguenti tipologie di rapporti:

  • conto corrente (cash pooling);
  • conto deposito titoli e/o obbligazioni;
  • conto deposito a risparmio libero/vincolato;
  • rapporto fiduciario;
  • gestione collettiva del risparmio;
  • gestione patrimoniale;
  • certificati di deposito e buoni fruttiferi;
  • conto terzi individuale/globale;
  • dopo incasso;
  • cassetta di sicurezza;
  • contratti derivati;
  • carte di credito/debito;
  • prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
  • acquisto e vendita di oro e metalli preziosi;
  • operazione extra-conto.

Modalità di trasmissione dei dati delle Holding all’Agenzia delle Entrate

L’invio dei dati all’Anagrafe dei rapporti finanziari richiede l’effettuazione delle seguenti operazioni preliminari:

  • accreditamento del soggetto obbligato al SID, secondo le indicazioni contenute nella Guida rapida di Agenzia delle Entrate;
  • comunicazione della casella di posta elettronica certificata al Registro elettronico degli indirizzi.

Le comunicazioni vanno effettuate, utilizzando l’infrastruttura SID, attraverso una piattaforma di FTP oppure attraverso il servizio di posta elettronica certificata (solo in caso di file inferiori a 20 MB). Nell’area riservata agli utenti accreditati è presente la versione aggiornata del software SID – Gestione flussi Anagrafe Rapporti che consente di effettuare la predisposizione delle comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari con tracciato unico.

L’Agenzia delle Entrate non mette a disposizione il software per la composizione e la generazione del file da inviare all’anagrafe (il software messo a disposizione è solo per l’invio del file), pertanto è necessario avvalersi di un service esterno, attività svolta dal Commercialista di Studio Scudo.

Il file da inviare, utilizzando una delle due modalità di trasmissione (FTP o PEC), deve essere: composto, compresso, crittografato e firmato elettronicamente, il tutto tramite apposito software.

Sanzioni alle Holding per omissione o non corretta trasmissione

Relativamente alle comunicazioni mensili, l’omessa o incompleta o infedele comunicazione mensile all’Anagrafe tributaria può comportare una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro; tale sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni. Ogni comunicazione mensile si configura come un obbligo autonomo.

Relativamente alla comunicazione annuale, l’omessa o incompleta o tardiva o infedele comunicazione integrativa annuale può comportare una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

I commenti sono chiusi.

Contatta Studio Scudo

Analizzeremo insieme la situazione per proporti la migliore soluzione per la tua azienda.

    Informativa al trattamento dei dati personali privacy policy



    Acconsento al trattamento dei dati personali per l’iscrizione alla mailing list – newsletter con finalità di marketing diretto come specificato nella privacy policy